Il corso ha ad oggetto lo studio e l'approfondimento dei principi e delle norme europee che impattano sul diritto tributario domestico e internazionale.
Studenti frequentanti: materiale didattico fornito dal docente.
Studenti non frequentanti: O'Shea T., Understanding EU Tax Law, Avoir Fiscal Publications, 2020
Obiettivi Formativi
Comprendere le ramificazioni del diritto dell'unione europea nel diritto tributario domestico e internazionale.
Prerequisiti
Eccellente conoscenza lingua inglese
Metodi Didattici
Lezione di didattica frontale. Tutti i materiali saranno caricati sulla piattaforma Moodle; inoltre la didattica si avvarrà anche del forum online.
Modalità di verifica apprendimento
Esame orale. La valutazione, oltre che alla capacità di rispondere al quesito, comprenderà anche la capacità di effettuare collegamenti tra ambiti diversi.
Programma del corso
Il percorso che seguiremo nel Corso di EU TAX LAW ricalca, quanto alle sue scansioni logiche, gli snodi analitici del ragionamento della Corte di Giustizia dinanzi ai casi che le sono sottoposti.
A tal fine, dovremo innanzitutto prendere cognizione dei contenuti delle libertà fondamentali. Per non appesantire l’esposizione, ci limiteremo a analizzare le principali “questioni” che si sono poste in merito alla individuazione del contenuto e del perimetro delle singole libertà.
Tracceremo poi la distinzione tra le c.d. “restrizioni” e le c.d. “quasi-restrizioni”: mentre le prime costituiscono ostacoli al pieno godimento delle libertà fondamentali incompatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le seconde – pur costituendo anch’esse degli ostacoli all’esercizio delle libertà – all’attuale stadio di evoluzione del diritto EU, non sono né vietate né incompatibili.
Si passerà quindi ad esaminare le vere e proprie restrizioni all’esercizio delle libertà fondamentali. Sarà in questa sede che verrà̀ introdotto il “principio del trattamento nazionale” e si descriveranno le diverse tipologie di restrizioni che derivano dalla sua inosservanza da parte degli Stati membri.
Per comprendere l’ossatura delle decisioni della Corte, sarà fondamentale tratteggiare le due prospettive dalle quali essa esamina l’interazione tra diritto EU e diritto nazionale, ovverosia la prospettiva dello Stato ospitante (prospettiva “host”) e quella dello Stato d’origine (prospettiva “origin”).
Una volta impadronitici di questo strumento interpretativo – prospettiva “host” e prospettiva “origin” –, potremo introdurre il principio del “trattamento nazionale”.
A questo stadio vedremo che la Corte ha chiarito che il Trattato non impone il rispetto del principio del “trattamento nazionale” solo rispetto a norme che adottano la nazionalità come criterio di collegamento di una persona fisica o giuridica a un dato Stato membro; ma, a certe condizioni, anche rispetto alle norme (tipicamente quelle fiscali) che utilizzano la residenza quale criterio di collegamento nel senso appena indicato (la c.d. “Sotgiu rule”).
Sebbene la maggior parte delle restrizioni che incontreremo dipendono dalla violazione del principio del “trattamento nazionale”, vi è anche una tipologia di restrizioni che ne prescinde. Si esamineranno quindi le seguenti due categorie.
(A) Le restrizioni derivanti dal mancato rispetto del “principio del trattamento nazionale”:
(B) Le restrizioni “assolute” (“even handed restrictions”): si tratta di restrizioni, introdotte dallo Stato membro da una posizione “origin” oppure “host”, che, pur non distinguendo in base alla nazionalità o alla residenza della persona fisica/giuridica, determinano nondimeno un ostacolo all’esercizio di una libertà fondamentale.
Nel prosieguo analizzeremo i presupposti di applicazione della “Sotgiu rule” e, quindi, il tema della comparabilità tra il residente e il non-residente. Il test di comparabilità è un momento fondamentale dell’analisi della Corte poiché è dall’esito di tale valutazione che è dato stabilire se – nelle fattispecie che assumono la residenza quale fattore di collegamento territoriale – lo Stato membro sia tenuto o no al rispetto del principio del “trattamento nazionale.
È in questa fase che ci addentreremo nell’analisi della giurisprudenza EU, decifrando le ragioni sulla base delle quali essa ha riscontrato la comparabilità tra il “residente-non-migrante” e il “non-residente-migrante”, nella prospettiva “host”, e tra il “residente- migrante” e il “residente-non-migrante”, nella prospettiva “origin”.
L’ultima parte del corso, infine, è dedicata al delicato ruolo di mediazione che la Corte – avvalendosi del Principio di ragionevolezza e operando in conformità alla “Gebhard rule” – svolge per contemperare l’attuazione delle libertà con, vorremmo dire, l’esistenza stessa degli Stati come enti dotati di un’autonoma potestà impositiva.